Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede
È costituita ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione culturale denominata "Cenacolo bolognese di cultura e società ETS " (di seguito indicata con Associazione) con sede legale e amministrativa in Bologna ( o Provincia ) presso l’abitazione del Presidente pro tempore dell’Associazione medesima. È stata fondata nel 2002 come associazione apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, di volontariato culturale ed ha durata illimitata.
Articolo 2 – Scopi, finalità e attività
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore culturale. Gli eventuali utili verranno interamente destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al presente articolo. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'associazione si prefigge di svolgere quale attività di interesse generale rivolta agli associati, ai loro familiari o ai terzi l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017, ed in particolare:
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse generale.
- educazione, istruzione e formazione professionale
- La tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione potrà promuovere attività editoriali e/o di sensibilizzazione pubblica anche attraverso i mass media; organizzare convegni sugli argomenti di studio, promuovere mostre e visite sul territorio. Ricercare e promuovere la collaborazione, su temi di particolare interesse, con società od enti pubblici e privati, con associazioni e circoli Bolognesi con finalità analoghe e con privati, per favorire una aggregazione culturale e un possibile scambio e confronto utile alla cultura cittadina.
L’Associazione, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, anche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di legge. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell’Assemblea degli associati.
Articolo 3 - Volontariato - Risorse umane
Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità istituzionali, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
Articolo 4 - Risorse economiche
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- le quote associative, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
- contributi di privati
- contributi dello Stato e di Enti pubblici
- donazioni o lasciti testamentari
- entrate patrimoniali
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali o da iniziative promozionali;
- qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento dell'associazione l'intero suo patrimonio verrà devoluto con le modalità previste al successivo art. 18. È escluso qualsiasi riparto di eccedenze attive fra i soci.
L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 28 febbraio di ogni anno.
In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.
Il bilancio consuntivo resta a disposizione dei soci durante i quindici giorni precedenti la data dell’Assemblea convocata per la sua approvazione.
Il Consiglio Direttivo può promuovere raccolte di fondi destinati esclusivamente al finanziamento di singole iniziative.
Articolo 5 - I soci. Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
Il numero massimo degli aderenti è fissato in centocinquanta unità; può diventare associato chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa e comunque a prescindere da qualsiasi altro tipo di discriminazione.
L'adesione all'associazione è libera, a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione si effettua mediante presentazione di domanda di ammissione da parte dell’aspirante associato al Consiglio Direttivo contenente l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi associativi.
In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.
L’accettazione della domanda verrà debitamente comunicata all’interessato e con il successivo pagamento della quota associativa, verrà effettuata l’iscrizione nel libro degli associati e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.
Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, contro il provvedimento affinché si pronunci la prima assemblea degli associati che sarà convocata.
Il socio maggiore di età, a partire dal momento di acquisizione della qualifica di associato, ha diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
L’associato può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione al Consiglio direttivo mediante forma scritta, con effetto a partire dalla ricezione della comunicazione.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
- mancato versamento della quota associativa entro il mese di febbraio
- comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Prima di procedere all'esclusione, gli addebiti saranno contestati per iscritto al socio, consentendogli facoltà di replica e facoltà di adire l’Assemblea dei soci che delibererà nella prima seduta che sarà convocata. In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea dei soci.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Articolo 6 - Doveri e diritti degli associati
I soci sono obbligati ad osservare il presente statuto, e le deliberazioni degli organi associativi, a versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro la data stabilita.
I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione e se maggiorenni a partecipare all'assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'associazione.
I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comunicherà il luogo, le giornate e gli orari in cui gli interessati, potranno effettuare l’esame della documentazione.
Articolo 7 - Organi dell'associazione
Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, l’Organo di Amministrazione: il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice-presidente e il Collegio dei Probiviri.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell’Ufficio ricoperto e vengono affidate solamente a soci maggiorenni.
Articolo 8 - L'Assemblea
L'Assemblea è l’organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa e può essere Ordinaria o Straordinaria.
Ogni associato dispone di un solo voto. È ammessa una sola delega scritta.
L'Assemblea Ordinaria delibera su tutta l'attività dell'associazione ed in particolare: approva il bilancio consuntivo; delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto; previa determinazione del numero dei suoi componenti elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo; delibera sul bilancio preventivo programmatico presentato dal Presidente, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; quando previsto dalla legge, nomina e revoca i componenti dell’Organo di controllo dell’Associazione e il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti; approva gli eventuali regolamenti interni; si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati; delibera l'esclusione dei soci e su tutti gli altri argomenti sottoposti dal Consiglio.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o cinque membri del Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri per iniziativa autonoma o per richiesta scritta di almeno un decimo dei soci, ai sensi dell’articolo 20 del Codice Civile, ne ravvisino l'opportunità.
Tutte le votazioni che riguardano cariche dell’Associazione devono sempre avvenire a scrutinio segreto.
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
All’inizio dei lavori sia l’Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria eleggono il proprio Presidente fra i Soci presenti, con esclusione del Presidente in carica dell’Associazione.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, per posta ordinaria o tramite e-mail o altro mezzo ritenuto idoneo, almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.
In difetto di convocazione formale saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria varranno le norme di cui all’articolo 21 del Codice Civile.
In Assemblea Straordinaria la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno quindici giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei nove decimi dei presenti.
Per l’adozione dell’atto di scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell’Associazione l’Assemblea Straordinaria deve deliberare con il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti gli associati.
Tra la prima e la seconda convocazione, sia per l’Assemblea Ordinaria che per quella Straordinaria, deve intercorrere almeno un giorno.
Articolo 9 - Organo di Amministrazione - Il Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo formato da un numero di sette membri, eletti dall'Assemblea dei soci per un biennio.
Possono far parte del Consiglio direttivo gli associati maggiorenni.
Il Consiglio direttivo cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, predispone il bilancio consuntivo, elegge al suo interno il Presidente, il Vice-presidente, il Tesoriere e il Segretario che costituiscono l’Esecutivo che agisce collegialmente su delega di questo, delibera sulla relazione con la quale il Presidente presenta il bilancio preventivo programmatico all’Assemblea Generale, delibera sulle domande di nuove adesioni, predispone gli eventuali regolamenti da sottoporre all’approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari; individua le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell’assemblea degli associati e cura tutte le attività dell'associazione.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti mediante avvisi scritti, da recapitarsi, per posta ordinaria o tramite e-mail, almeno sette giorni prima della data della riunione. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Il segretario redige i relativi verbali.
Allo scadere del biennio decadono tutti i membri del consiglio, compresi quelli subentrati in sostituzione di Consiglieri dimissionari e si procederà con le modalità di cui all’art.8 all’elezione del nuovo Consiglio che entrerà in carica immediatamente. I componenti del Consiglio decaduto non sono immediatamente rieleggibili, salvo, al massimo, cinque suoi componenti che l’Assemblea potrà eventualmente rieleggere. Ove il quinto posto, a parità di voti, sia conteso fra più consiglieri decaduti, sarà considerato eletto quello avente maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione e a parità di anzianità si procederà a una estrazione a sorte. Nel caso che per il settimo posto abbiano ottenuto parità di voti un consigliere decaduto e un nuovo candidato si darà la preferenza al nuovo candidato.
Qualora tra i consiglieri rieletti sia compreso il Presidente decaduto, questi non potrà essere confermato in tale incarico nel biennio successivo.
Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, che resterà in carica fino al termine del biennio in corso. Nel caso ciò non fosse possibile, sarà convocata l’Assemblea dei soci.
Per l’attuazione delle iniziative dell’Associazione il Consiglio Direttivo potrà istituire apposite Commissioni di Studio composte da singoli associati, nominandone il coordinatore responsabile. I coordinatori responsabili delle singole commissioni di studio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Si decade dalla carica di consigliere per gli stessi motivi previsti dall’art. 5 del presente Statuto sulla decadenza dei soci.
Articolo 10- Socio Onorario
L’Assemblea dei Soci delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l’eventuale nomina di un Socio Onorario in segno di stima e di riconoscenza verso una persona che onora particolarmente l’Associazione con la propria attività e rettitudine ed il proprio prestigio personale.
La nomina ha durata quadriennale. Il Socio Onorario partecipa alla Assemblea ordinaria o straordinaria senza diritto di voto.
Articolo 11 - Il Presidente
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo. È il rappresentante legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di questo, previste dal presente Statuto, saranno adempiute dal Vice-presidente.
Al Presidente, sulla base delle direttive dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, compete promuovere l’attività dell’associazione. In caso di necessità e di urgenza può compiere atti di competenza del Consiglio direttivo, previa contestuale convocazione del Consiglio direttivo stesso per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e il Consiglio direttivo, cura l’applicazione delle rispettive deliberazioni, sorveglia sul buon andamento dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Articolo 12 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 13 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura l’amministrazione patrimoniale dell’Associazione, promuove e svolge attività volte alla gestione del patrimonio sociale ed alla conservazione dello stesso. Ha il compito di presentare all’Assemblea Generale una relazione contenente il bilancio consuntivo dell’Associazione e ogni altra documentazione prevista dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 117/2017 ( Codice del Terzo Settore ).
Articolo 14 - Il Segretario
Il Segretario provvede alla tenuta delle scritture sociali previste dalla normativa vigente del Codice del Terzo Settore e coadiuva il Presidente nella attuazione delle delibere.
E’ depositario del Libro Soci e del Libro delle Adunanze dei suoi Organi e ne cura l’aggiornamento.
Articolo 15 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea Generale fra i soci aventi diritto. L’incarico dura quattro anni e non è rinnovabile. Gli eletti nominano al loro interno il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri può essere chiamato a giudicare la regolarità dell’azione dei membri del Consiglio Direttivo e dei singoli associati in rapporto allo Statuto ed al regolamento. Ad esso sono devolute, con competenza unica ed esclusiva, tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e l’Associazione ed in particolare le decisioni in merito ai ricorsi contro le decisioni di decadenza. Al Collegio sono altresì devolute, sempre con competenza unica ed esclusiva, le controversie fra i vari Organi dell’Associazione.
Articolo 16 - Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze dei suoi organi, nonché il registro dei soci.
Articolo 17 - Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
Articolo 18 - Scioglimento
A norma dell’articolo 21 del Codice Civile lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per delibera di almeno tre quarti dei soci.
L’Assemblea Straordinaria, dopo avere approvato lo scioglimento, nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze.
Il patrimonio dell’Associazione che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo preposto in merito alla destinazione e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 19 - Rinvio
Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice civile ed alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.